Chi sottoscrive una polizza per il proprio furgone o van si chiede spesso se l’assicurazione per autocarri è deducibile. Vediamo insieme quali sono le norme in vigore relative alla deducibilità e alla detraibilità delle spese previste per l’assicurazione degli autocarri e quali differenze ci sono a seconda del tipo di mezzo e dell’uso che se ne fa.
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Quando l’assicurazione per autocarro è deducibile
Le norme che regolano la deducibilità delle polizze assicurative cambiano di frequente. Per questo motivo è sempre consigliabile chiedere consiglio al proprio commercialista di fiducia, descrivendo nel dettaglio le necessità personali e le caratteristiche del proprio autocarro.
In linea di massima, se si usa un autocarro a scopo professionale è possibile:
- dedurre il costo di acquisto dell’autocarro e le spese di impiego;
- detrarre l’IVA, in percentuale differenziata a seconda delle caratteristiche del mezzo e dell’uso che se ne fa.
Deducibilità e detraibilità sono concetti diversi che non vanno confusi. Un costo è deducibile quando viene sottratto al reddito per determinare la base imponibile da usare per il calcolo delle imposte. Una spesa è invece detraibile se viene sottratta all’importo di un’imposta da versare.
Mentre si può detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata per l’acquisto dell’autocarro e sulle spese di impiego, si può dedurre solo una parte delle spese di impiego.
Questi vantaggi fiscali sono riconosciuti a chi usa l’autocarro a fini esclusivamente professionali, perché le compagnie assicurative stabiliscono limitazioni in merito agli orari di circolazione e al trasporto di persone.
Anche chi usa un autocarro ad uso promiscuo potrà dedurre i costi e detrarre le imposte, ma in misura minore rispetto a chi usa il mezzo a uso aziendale.
Le percentuali di detraibilità e deducibilità
Le percentuali di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi variano a seconda del tipo di autocarro che si possiede, dalla persona a cui è affidato il mezzo e dell’uso che se ne intende fare. In particolare:
- per gli autocarri con massa superiore a 35 quintali può essere detratto il 100% dell’IVA pagata per l’acquisto del mezzo e dell’IVA riferita alle spese di impiego;
- nel caso degli autocarri con massa inferiore a 35 quintali non affidati a dipendenti si può detrarre il 40% dell’IVA e dedurre il 20% delle spese d’impiego nel caso di autocarro ad uso promiscuo. Nel caso di un autocarro a uso esclusivamente professionale verrà detratto il 100% dell’IVA e dedotto il 20% delle spese d’impiego, fornendo prove dell’utilizzo professionale del veicolo;
- per gli autocarri con massa inferiore a 35 quintali affidati a dipendenti si può detrarre il 100% dell’IVA e si può dedurre il 70% delle spese d’impiego;
- infine, per gli autocarri usati da agenti e/o rappresentanti si può dedurre il 100% dell’IVA (sia al momento dell’acquisto del mezzo sia per le spese d’impiego). Il costo d’acquisto del mezzo e le spese di impiego sono invece deducibili all’80%.
Per spese di impiego si intendono le spese che è necessario sostenere per l’uso del bene. Oltre al costo dell’assicurazione, rientrano in questa categoria, ad esempio, i costi di manutenzione, il costo del carburante e le spese per i pedaggi autostradali.
Il costo dell’assicurazione, quindi, è deducibile parzialmente. Per capire qual è l’importo che è possibile dedurre è consigliabile rivolgersi a personale esperto che sia aggiornato sulle percentuali di deducibilità e detraibilità correnti e che possa consigliare la migliore soluzione possibile.