Legge 3 2012: Requisiti

Liliana Serio
Esperta di problemi debitori

Quali sono i requisiti della Legge 3 2012? Possono accedervi tutti? Si tratta di domande lecite che si pone chi è sovraindebitato e spera di poter accedere ai vantaggi connessi alla Legge 3/2012 conosciuta anche, per gli importanti risvolti avuti, con il nome di Legge Salva Suicidi.

La risposta è no, diciamolo subito. Non tutti i debitori possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. La Legge da questo punto di vista è chiara, stabilendo quali sono le categorie di debitori che ne possono beneficiare.

Addentriamoci subito nell’argomento dicendo che il soggetto debitore in stato di sovraindebitamento può accedere alle diverseprocedure se rispetta i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, l’ambito territoriale e non si trova chiaramente trovarsi in una condizioni di inammissibilità alla procedura.

Vediamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta e per farlo partiamo da importanti e chiarificatrici definizioni.

Chi può accedere alla Legge 3/2012?

Chi può accedere alla Legge 3/202? Elenchiamo i soggetti di seguito, per poi procedere all’analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi:

  • Imprenditori commerciali sotto soglia che non raggiungono i parametri previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare, indipendentemente dall’attività svolta e dalla forma giuridica
  • Imprenditori agricoli che svolgono le attività indicate all’art. 2135 c.c. quali ad esempio: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, sia in forma individuale che societaria
  • Start up innovative entro 4 anni dalla loro costituzione
  • Ex soci illimitatamente responsabili di società di persone che non rivestono questa qualifica da oltre un anno
  • Soci di società di capitali soggette al fallimento, per i soli debiti e le sole garanzie personali, con l’esclusione quindi dei debiti societari
  • Imprenditore cessato in possesso della cancellazione dal registro delle imprese da più di 12 mesi
  • Professionisti intellettuali, gli artisti e le associazioni professionali
  • Enti privati, consorzi, associazioni e fondazioni che non esercitano come attività commerciale e non sono soggetti a liquidazione coatta amministrativa
  • ONLUS
  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) al di sotto dei parametri dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, L.F. e in presenza di determinati requisiti qualitativi
  • Organizzazioni partitiche e sindacali.

Requisiti oggettivi

Iniziamo con il parlare dei requisiti oggettivi per accedere alla Legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento. La Legge 3/2012 all’art. 6 comma 2 lett. a) definisce il sovraindebitamento come:

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Analizziamo il senso di questa definizione. Il debitore, imprenditore o consumatore è sovraindebitato quando versa in una situazione di perdurante squilibrio. Che cosa vuol dire questo? Semplicemente che non è sufficiente che un debitore abbia debiti.

Per accedere alla legge sul sovraindebitamento l’interessato deve versare in una situazione in cui vi è una reale e documentabile sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti. Un divario tale che non consente al debitore di far fronte agli impegni assunti, secondo i tempi e le condizioni stabilite.

Risulta evidente che il sovraindebitamento deve versare in una situazione “incolpevole” ovvero non “volontaria”. Il consumatore, pertanto, è chiamato a dimostrare che non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere all’impegno preso. Il piano del consumatore, ad esempio, non è ammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per accedere al beneficio, infatti, il consumatore deve versare in una condizione di meritevolezza, così come il debitore-imprenditore non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Requisiti soggettivi

E passiamo adesso ai requisiti soggettivi necessari per accedere alla Legge 3 2012. Il debitore deve rivestire la qualità di consumatore o di imprenditore non fallibile, come accennato poco sopra, ovvero dev’essere un soggetto al quale non sono applicabili le procedure concorsuali classiche previste dalla Legge Fallimentare.

Semplificando al massimo, secondo quanto stabilito dalla legge possono accedere al sovraindebitamento due macro categorie:

  • Il consumatore, ovvero il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • I soggetti non fallibili.

Come specificato nell’art. 7, gli imprenditori non fallibili devono essere in possesso congiunto dei seguenti requisiti per accedere alla Legge 3/2012:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Verificato che ci siano i presupposti soggettivi e oggettivi per l’assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento, è opportuno ricordare anche quali sono le cause di inammissibilità alla Legge 3/2012.

Cause di inammissibilità

La Legge sul sovraindebitamento indica quali sono le cause di inammissibilità della proposta. Queste ultime sono così riassumibili:

  1. Essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012
  2. Aver usufruito negli ultimi 5 anni dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
  3. Aver subito per cause che sono imputabili al debitore l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo o la revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
  4. Aver presentato una documentazione non idonea a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del soggetto sovraindebitato.

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