Polizza infortuni conducente

Luana Galanti
Esperta di assicurazioni

In caso di incidente, l’unico soggetto non coperto dalla RCA in caso di danni è la persona alla guida dell’auto che ha causato il sinistro. Per poter essere coperti dall’assicurazione è necessario sottoscrivere una garanzia aggiuntiva specifica: la polizza infortuni conducente.

polizza infortuni conducente

Cos’è la polizza infortuni conducente

La polizza infortuni conducente è una garanzia accessoria che va ad aggiungersi all’assicurazione per responsabilità civile e ha lo scopo di tutelare il guidatore che causa un incidente. La polizza copre i danni subiti da chi è alla guida sia in caso di collisione con altri mezzi sia in caso di uscita di strada o di urti contro oggetti.

Per attivare la polizza è sufficiente presentare alla compagnia assicurativa la documentazione di base richiesta per il contratto per RCA, cioè:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • libretto di circolazione.

Assicurazione infortuni conducente: cosa copre?

La tutela del guidatore scatta in caso di:

  • danni fisici documentati da referti medici o ricoveri ospedalieri;
  • invalidità a seguito dell’incidente;
  • morte del conducente.

È bene verificare le condizioni stabilite dalle diverse compagnie: a volte le polizze infortuni conducente coprono soltanto i danni fisici, ma non prevedono rimborsi in caso di morte o di invalidità. Ancora, alcune compagnie applicano alla polizza una franchigia o uno scoperto. I limiti possono essere anche diversi a seconda dell’entità del danno subito. Ad ogni modo, lo scoperto è in genere molto basso, attorno al 5%.

Le compagnie stabiliscono anche dei limiti di applicabilità della polizza. Spesso, la polizza è sottoscrivibile solo da chi ha meno di 75 anni (alcune compagnie estendono questo limite a 80 anni). Anche lo stato di salute del guidatore viene considerato: le persone che soffrono di alcune patologie non possono sottoscrivere la polizza infortuni conducente.

Alcune compagnie estendono poi la copertura assicurativa anche ad incidenti di mobilità che coinvolgono l’assicurato anche se non alla guida della sua auto. È il caso delle polizze che prevedono un risarcimento anche in caso di incidente in bicicletta o di incidente subito da pedone.

Le cause di esclusione

Non rientrano tra i casi che danno luogo a un risarcimento:

  • la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • gli incidenti dolosi;
  • i danni subiti in caso di insurrezioni, attentati o terrorismo;
  • il mancato uso della cintura di sicurezza;
  • l’uso dell’auto da parte di persone non abilitate alla guida.

Il risarcimento non viene riconosciuto se la persona alla guida dell’auto non aveva la patente o aveva la patente sospesa, ad esempio.

Le compagnie danno anche la possibilità ai propri clienti di personalizzare la polizza, prevedendo dei particolari tipi di guida. Le polizze possono essere nominali oppure estendibili: nel primo caso, la copertura è valida solo nei confronti del titolare della polizza, mentre nel secondo caso l’assicurazione risarcisce i danni chiunque sia la persona alla guida.

Una polizza nominale è in genere più economica e potrebbe essere in parte detraibile dalla dichiarazione dei redditi, ma è conveniente solo se l’auto viene guidata da una sola persona. Al contrario, una polizza estendibile è un po’ più cara, ma copre tutte le persone alla guida. Risulta quindi utile in caso di auto condivisa in famiglia o in tutti quei casi in cui si ha bisogno di cedere l’auto a qualcun altro. Con un’opzione di guida libera si mantiene la copertura assicurativa del guidatore a prescindere da chi sia.

Come chiedere il risarcimento

In caso di incidente con colpa il conducente assicurato che ha subito dei danni fisici può richiedere un risarcimento alla propria compagnia. La denuncia del sinistro va presentata entro 3-5 giorni.

A seconda del contratto firmato dalle parti, la compagnia può impegnarsi a:

  • rimborsare le spese mediche sostenute (visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, ecc.);
  • riconoscere una diaria per i giorni di ricovero;
  • prevedere un’indennità in caso di invalidità permanente o di morte.

L’entità del rimborso delle spese mediche o ospedaliere è calcolata sulla base della documentazione presentata dall’assicurato: referti medici, scontrini o ricevute fiscali da cui risultano le spese sostenute, documento di dimissioni rilasciato dall’ospedale, eccetera.

Per determinare la percentuale di invalidità si possono usare la tabella INAIL oppure la tabella ANIA. L’indennità riconosciuta in caso di invalidità del conducente è stabilita tenendo conto del massimale della polizza sottoscritta e dell’eventuale franchigia. In caso di morte, invece, gli eredi hanno diritto a ricevere il capitale indicato nella polizza.

Naturalmente, tutti i rimborsi e le indennità saranno versati all’assicurato al netto della franchigia e fino al limite del massimale indicati el contratto.

A volte le compagnie chiedono all’assicurato di sottoporsi a una visita medica presso un medico o un centro convenzionato. Sulla base dell’esito degli accertamenti disposti e della documentazione presentata, la compagnia entro 90 giorni dalla denuncia del sinistro presenta la sua offerta di risarcimento.

La polizza infortuni conducente è detraibile?

La polizza infortuni conducente è detraibile per il 19% se:

  • copre dal rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%;
  • il contraente della polizza e il soggetto assicurato coincidono.

Questa seconda condizione rappresenta spesso un limite alla detraibilità del premio, perché in caso di polizza con guida libera la persona assicurata non può essere identificata in anticipo.

Quando conviene sottoscrivere la garanzia infortuni conducente

Come altre garanzie accessorie, anche la polizza infortuni conducente è conveniente per le persone che viaggiano molto o per chi ha poca esperienza di guida. In entrambi i casi, si tratta delle persone che per motivi diversi corrono più rischi di causare incidenti con colpa.

Il costo della polizza dipende dal profilo dell’automobilista e dai parametri presi in considerazione caso per caso dalla compagnia assicurativa. Non è raro che le compagnie offrano sconti e premi ridotti sulla polizza infortuni conducente ai nuovi clienti o ai clienti di vecchia data.

Come disdire la polizza infortuni conducente

Se la polizza infortuni conducente è inclusa nel contratto dell’RCA, la sua efficacia termina al termine del contratto di assicurazione. Al momento del rinnovo, quindi, sarà necessario attivarla di nuovo se si vuole prolungare la sua validità.

Nel caso in cui la polizza viene considerata come una garanzia accessoria a sé stante, inserita in un contratto diverso da quello della RCA, è l’automobilista che deve chiederne la disdetta. Per farlo, è necessario inviare 60 giorni prima della scadenza del contratto il modulo di disdetta compilato.

Nel modulo vanno riportati i dati anagrafici del contraente e la richiesta di disdetta ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 7/2007. Al punto 4, l’articolo specifica che:

In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Una volta compilato, il modulo di disdetta della polizza infortuni conducente va firmato e inviato alla compagnia allegando:

  • una copia del documento di identità del contraente;
  • una copia del contratto di assicurazione che si vuole disdire.

Il modulo di disdetta va inviato alla compagnia assicurativa tramite posta elettronica certificata, fax oppure tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.