Accordo Di Composizione Della Crisi

Liliana Serio
Esperta di problemi debitori

Che cos’è l’accordo di composizione della crisi? Diciamo fin da subito che si tratta di uno dei procedimenti messi a disposizione dalla Legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento che consente ai debitori di saldare i creditori, cancellando il proprio debito.

Come risaputo, un debitore può accedere alla procedura rivolgendosi direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi, conosciuto anche con il nome di O.C.C., competente per territorio. Che vuol dire? Semplicemente che, se ad esempio il debitore risiede in un paese in provincia di Roma, l’OCC competente sarà quello che opera presso il circondario del Tribunale di Roma.

Per approfindire l’argomento, leggi anche: Legge 3/2012 a chi rivolgersi

Il procedimento pertanto può concludersi con una delle soluzioni predisposte dalla Legge Salva Suicidi in base alla tipologia di debito e al tipo di debitore, ovvero:/

Vediamo adesso nel dettaglio l’accordo di composizione della crisi.

Che cos’è l’ACC?

L’ACC, ovvero l’accordo di composizione della crisi, è di fatto una procedura dedicata perlopiù ai soggetti che sono titolari di partita IVA e di fatto a imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, professionisti, imprenditori sotto soglia di fallibilità, le così dette imprese minori (art. 1 Legge fallimentare), imprenditori agricoli e start-up.

Questa procedura permette a chi ha debiti, che derivano dalla propria attività o misti, quindi anche di natura personale, di accedere ai benefici della 3/2012. In qualche modo, è possibile paragonare l’accordo di composizione della crisi al concordato.

È opportuno ricordare che:

La proposta del debitore può essere omologata se i voti favorevoli dei creditori rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. Pertanto si tiene in considerazione il peso dei singoli crediti sul totale del monte crediti.

E questo a differenza di quanto avviene ad esempio per il piano del consumatore e per quello di liquidazione, procedure che non sono soggette alla votazione dei creditori.

In ultimo, ricordiamo che i creditori partecipano in modo diverso al voto, in base alla rinuncia, presenza o assenza di privilegi.

Novità della Legge 176/2020

Vi sono da tenere in considerazione alcune novità interessanti introdotte dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge n. 137/2020.

Iniziamo subito con il dire che l’accordo con i creditori, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non richiede il nulla osta del giudice – a cui, comunque, l’istanza va presentata – ma il voto favorevole del 60% dei creditori.

Se viene raggiunto un accordo, il giudice non può rigettare l’istanza presentata dal debitore. L’accordo con i creditori può essere usato anche per le situazioni debitorie che derivano da attività economiche del soggetto interessato, ivi compresi i debiti personali.

Possono accedere alla composizione della crisi ad esempio:

  • Persone fisiche o giuridiche
  • Enti collettivi
  • Soci illimitatamente responsabili di società di persone (si devono computare i debiti “sociali” che non possono restare estranei all’accordo; salvo che l’attività della società sia cessata e non vi siano debiti residui nei confronti di terzi).

Sono invece esclusi gli enti pubblici.

Altra rilevante novità è l’introduzione della procedura familiare, come si legge nell’Artt. 7-bis e nei commi a seguire:

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. […] Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Per cui la procedura sarà unica, ma dovranno esser distinte le singole masse attive e passive di ciascun componente la famiglia (beni e crediti da un lato e debiti dall’altro).

Ancora. Tra le cause ostative che impediscono a un debitore di accedere alle procedure messe a disposizione dalla Legge 3/2012, la Legge 176/2020 stabilisce, per quanto riguarda l’accordo di composizione della crisi, che il ricorso è inammissibile se risultano (singoli) atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Fasi della procedura

Quali sono le fasi dell’accordo di composizione della crisi? Si tratta fondamentalmente di 5 fasi, improrogabili e perentorie. Vediamole insieme.

  1. Deposito della domanda e della proposta di accordo di composizione della crisi presso il Tribunale competente.
  2. Inizio della procedura.
  3. Raccolta delle adesioni dei singoli creditori all’accordo proposto dal debitore interessato.
  4. Omologa da parte del tribunale. L’accordo di composizione della crisi diventa definitivo e vincolante per tutti i creditori conosciuti anteriormente all’apertura della procedura. In questo frangente si dispone l’inibitoria, ovvero l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. I creditori sorti posteriormente non rientrano nell’accordo e non possono procedere con atti esecutivi.
  5. Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e (se vi sono i presupposti) conseguente esdebitazione.

Fac simile ACC

Non sai come si scrive un accordo di composizione della crisi? Ecco un fac simile di accordo da tenere in considerazione. In linea geneale è possibile dire che un accordo prevede i seguenti punti:

  • Intestazione
  • Introduzione
  • Considerazioni iniziali
  • Cause dell’indebitamento
  • Requisiti soggettivi
  • Illustrazione della situazione debitoria
  • Illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale
  • Proposta di accordo
  • Conclusione
  • Elenco documenti allegati.

Proposta di accordo di composizione della crisi
ai sensi dell’art. 10 Legge n. 3/2012

Nell’interesse di:

_________ (C.F. ____________________) nato/a il _______ a ______ e ivi residente in Via/Piazza ___________ , rappresentata e difesa da __________________ (C.F. ________________) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Via/Piazza __________________ : il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata _____________ oppure al numero fax _____________.

PREMESSO CHE

  • Il/La Sig.r/ra _______ ha depositato presso la Camera di Commercio ____________ l’istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;
  • l’Organismo di Composizione della Crisi ha comunicato l’avvenuta nomina _____________ quale Gestore della Crisi;

CONSIDERATO CHE IL/LA RICORRENTE

  • Versa in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) della citata legge;
  • Non è soggetto/a alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (scrivere le motivazioni per cui non vi si rientra e allegare eventuale documentazione).
  • Non ha usufruito nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) e non ha subito provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, come si evince dalle verifiche effettuate presso __________________ (allegare relativa documentazione).

CAUSE DELL’INDEBITAMENTO

L’indebitamento trova la propria origine ________

(spiegare nel dettaglio quali sono le cause dell’indebitamento, allegando la documentazione necessaria).

REQUISITI SOGGETTIVI

In questa sezione inserire la categoria di appartenenza del debitore, come ad esempio:

  1. Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.
  2. Piccoli imprenditori art. 2083
  3. Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
  4. Lavoratori autonomi
  5. Associazioni fra professionisti
  6. Etc.

E la relativa documentazione.

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Illustrare nel dettaglio la situazione debitoria, elencando tutti i tipi di debito contratti ad esempio con:

  • Banche
  • Regione/ Comune
  • Agenzia delle Entrate riscossione
  • Etc

Inserire tutti i documenti comprovanti tali debiti.

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

In questo paragrafo, fornendo come sempre la relativa documentazione esplicativa, è necessario inserire l’elenco di:

  • Beni posseduti (ad esempio case o automobili etc.)
  • Redditi percepiti
  • Conto corrente

Se ad esempio si è proprietari di una casa, si scriverà:

Il patrimonio immobiliare di proprietà del Sig.r/ra __________ è rappresentato dall’abitazione sita in Via/Piazza _________________ n. ___ a _______ e censita al Catasto ___________ di detto Comune al foglio ___, particella ____, subalterno _____, categoria ____, classe ____, vani ____, rendita catastale ______€, piano ______, come si evince dall’ispezione ipotecaria e dalla visura catastale per soggetto.

Il valore dell’immobile è stato stimato in € ________ con un valore a base d’asta di €______, come si evince dalla perizia di stima redatta da ________ in data _____, rif. ________.

E ancora:

  • Dichiarazione dei redditi del/della ricorrente degli ultimi 3 anni.
  • Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore (allegare certificato dello stato di famiglia).
  • Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per il/la ricorrente di onorare puntualmente i debiti sopracitati. L’unica alternativa possibile è quella di ricorrere all’accordo di composizione della crisi.

Inserire quali sono i vantaggi reali e tangibili, sia per il debitore che per i creditori, dell’accettazione di tale proposta, allegando un prospetto dell’offerta con quote e tempistiche di pagamento in relazione ai singoli creditori.

Quanto sopra esposto, trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a firma _________ (allegare doc.), professionista già incaricato dalla Camera di Commercio di _________ di ricoprire l’incarico in qualità di Gestore della Crisi.

CONCLUSIONI

Il/La Sig.r/ra ___________, come sopra rappresentato/a e difeso/a, rassegna le seguenti conclusioni:

Voglia l’Il.mo Tribunale adito:

a) Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l’udienza ai sensi dell’art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;

b) Adottare i provvedimenti di cui all’art. 10 comma 2° lett. c) disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all’art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

Accordo Di Composizione Della Crisi