La polizza vita per il mutuo casa è un’assicurazione non obbligatoria per l’acquisto di un immobile ad uso residenziale.
Quando si accende un mutuo ipotecario a medio e lungo termine per finanziare l’acquisto di una casa, si deve essere previdenti e occorre tutelare i propri cari con la sottoscrizione di una polizza assicurativa Ramo Vita connessa al mutuo.
In particolare, le polizze vita connesse al mutuo offrono assistenza in caso di decesso, malattia, perdita del lavoro e infortunio grave.
Si tratta di uno strumento importante per fornire una protezione ed uno strumento economico ai propri eredi, nel caso in cui il mutuatario non possa più continuare a pagare le rate del mutuo.
In questa guida scopriamo che cosa sono, come funzionano e qual è la normativa aggiornata in materia di polizze vita per il mutuo casa.
In questo articolo si parla di:
Assicurazione vita per il mutuo casa: interventi normativi IVASS
Il contratto assicurativo Ramo Vita connesso ai mutui ipotecari è una polizza facoltativa che è possibile sottoscrivere al momento dell’accensione del finanziamento per l’acquisto della casa.
Con il Regolamento 35/2010, IVASS ha emanato ed aggiornato una serie di norme disciplinanti le polizze abbinate ai mutui e finanziamenti.
Tali polizze sono in genere polizze incendio e polizze temporanee in caso morte che tutelano il mutuatario, ma soprattutto, la banca. L’intermediario creditizio si tutela dal rischio che gli eredi del sottoscrittore del mutuo non siano più in grado di pagare le rate del mutuo casa. Oltre a rappresentare una garanzia, tali polizze assicurative costituiscono per le banche e le finanziarie un’importante fonte di business. Gli intermediari creditizi guadagnano provvigioni alte, di cui il mutuatario spesso non ne è a conoscenza.
Ecco, di seguito, gli interventi normativi dell’Istituto di vigilanza sui contratti assicurativi connessi a mutui e ad altri finanziamenti.
#1. Divieto per la banca di assumere la qualifica di beneficiario e di intermediario
La banca o la finanziaria che eroga il mutuo ipotecario non può assumere contemporaneamente la qualifica sia di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative sia di intermediario del contratto.
Tale previsione normativa è stata dettata dal Legislatore per porre definitivamente fine all’evidente conflitto di interessi che si veniva a creare nel momento in cui la banca o la finanziaria assumeva il ruolo di beneficiario e di intermediario.
Nell’offerta dell’assicurazione vita per il mutuo, le banche devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.
Inoltre, gli istituti di credito sono tenuti ad operare in modo tale da non danneggiare gli interessi del mutuatario e contraente della polizza vita.
Nel caso in cui le banche sono intermediarie assicurative dell’assicurazione vita connessa al mutuo casa, il mutuatario e i suoi eredi devono essere i beneficiari.
#2. Restituzione del premio assicurativo non goduto
Le Compagnie assicurative devono restituire la parte del premio non goduta nel caso in cui il mutuo o il finanziamento venga estinto o si effettui la portabilità presso un altro istituto creditizio.
Le polizze vita devono essere stipulate per una durata pari a quella del mutuo casa.
Il premio assicurativo può essere “spalmato” sulle rate o viene corrisposto un premio unico anticipato.
In caso di trasferimento ad un altro istituto di credito diventa difficile ottenere il rimborso della quota del premio relativo al periodo di assicurazione non goduto.
In certi casi, la nuova banca non accetta la “vecchia” assicurazione vita e richiede al mutuatario un’altra polizza stipulata ex novo con una Compagnia assicurativa convenzionata.
Se il mutuatario paga in anticipo il premio assicurativo, la Compagnia assicurativa è tenuta a rimborsare la parte relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Le Compagnie possono trattenersi solo la quota relativa alle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio.
Nel caso in cui il mutuatario opti per la portabilità del mutuo, può portare a scadenza il contratto assicurativo già stipulato.
La Compagnia assicurativa deve solamente cambiare il beneficiario (la nuova banca) su richiesta del sottoscrittore.
#3. Trasparenza dei costi a carico del mutuatario sulla nota informativa
La normativa vigente stabilisce che, nella nota informativa del contratto assicurativo connesso al mutuo, la Compagnia assicurativa deve riportare in modo trasparente tutti i costi e le spese a carico del mutuatario, con indicazione della quota percepita in media dall’intermediario.
Tale disposizione normativa è stata introdotta per ovviare alle asimmetrie informative tra contraenti e intermediari.
Assicurazione vita mutuo: il Decreto “Liberalizzazioni”
Il Decreto “Liberalizzazioni” (D.L. 24/12/2012 n.1 convertito nella Legge 24/03/2012 n.27) prevede che, nel caso in cui le banche condizionino l’erogazione del mutuo o del finanziamento alla stipulazione dell’assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi.
I preventivi proposti al contraente devono essere di almeno due differenti gruppi assicurativi non riconducili all’istituto di credito.
Inoltre, il cliente ha la possibilità di ricercare sul mercato la polizza vita più conveniente e più idonea a soddisfare le proprie esigenze.
La banca deve accettarla e non deve variare le condizioni per l’erogazione del mutuo.
Pertanto, il consumatore può comparare la polizza vita proposta dalla banca presso la quale ha acceso il mutuo con quella di altre Compagnie.
Inoltre, il mutuatario ha 10 giorni di tempo per ricercare autonomamente altre offerte e scegliere liberamente sul mercato la copertura assicurativa più conveniente.
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Assicurazione vita connessa al mutuo: quale tipologia scegliere?
Il Regolamento n.40 del 2012, emanato dall’IVASS, ha definito uno standard di polizza assicurativa per consentire al contraente di poter confrontare più facilmente i prodotti.
La tipologia di polizza vita standard da sottoscrivere in abbinamento ad un mutuo è la TCM o Temporanea Caso Morte a capitale decrescente o a capitale costante.
In ogni caso, il consumatore creditizio può sottoscrivere una polizza che prevede condizioni contrattuali ed economiche rispondenti alle proprie esigenze e di quelle dei familiari.
Il contratto assicurativo deve avere una durata pari a quella prevista dal contratto di mutuo ed il diritto di recesso non deve essere inferiore ai 30 giorni.
Il premio può essere pagato in un’unica soluzione (premio unico anticipato) o può consistere in un premio annuo con la possibilità di rateazione.
In fase di sottoscrizione, il contratto può prevedere la verifica delle condizioni di salute del mutuatario con la richiesta della visita medica o con la compilazione del questionario anamnestico.
In questo caso, è possibile che sia previsto un periodo di carenza non superiore ai 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa che si azzera nel caso di visita medica.
Polizza assicurativa connessa al mutuo: le prestazioni assicurative
Al decesso dell’assicurato, le prestazioni assicurative prevedono il pagamento di un capitale assicurato pari o in linea con il debito residuo del mutuo casa.
La Compagnia assicurativa può corrispondere le rate del mutuo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all’impresa del decesso dell’assicurato e la liquidazione del capitale assicurato.
Gli eredi beneficiari sono solitamente indicati dal sottoscrittore del mutuo e della polizza vita.
La banca può essere designata come beneficiaria delle prestazioni assicurative SOLO nel caso in cui il contratto di assicurazione non sia intermediato dallo stesso istituto di credito.
Si ricorda, infine, che la Compagnia assicurativa deve inviare al cliente, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno, una comunicazione che contiene informazioni sull’ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ed il nominativo del/i beneficiario/i.
Il succitato Regolamento, inoltre, prevede che le Compagnie assicurative che commercializzano prodotti del Ramo Vita mettano a disposizione sul proprio sito istituzionale un servizio online gratuito con tool di calcolo e di simulazione del preventivo.
Ciò per consentire ad ogni mutuatario di ricercare e comparare i premi assicurativi con maggiore trasparenza e semplicità.