Cessione del quinto e pignoramento

Luana Galanti
Esperta di assicurazioni

Qual è il rapporto che esiste tra cessione del quinto e pignoramento? Può capitare che chi ha subito un pignoramento abbia bisogno di liquidità e quindi si chieda se può ricorrere alla cessione del quinto. Ma, all’inverso, può anche capitare che chi sta rimborsando un prestito con cessione del quinto subisca un pignoramento. Ecco cosa succede in entrambi i casi, quali sono i limiti per le trattenute dello stipendio o della pensione e cosa è importante sapere.

cessione del quinto e pignoramento

Cessione del quinto e pignoramento presso terzi: come funziona?

Nel caso in cui non si riesca a pagare in tempo il proprio debito, il creditore può ricorrere al giudice e chiedere che venga recuperato quanto gli spetta. Dopo aver emesso un’ingiunzione di pagamento, se il debitore non ha saldato quanto dovuto, il giudice può procedere con il pignoramento dei beni del debitore.

Si parla di pignoramento presso terzi quando vengono espropriati beni del debitore ma non in suo possesso. L’esempio tipico sono le somme di denaro depositate in un conto corrente bancario o postale.

Anche chi ha un pignoramento in corso ha la possibilità di richiedere un prestito con cessione del quinto dello stipendio. Il fatto che il pagamento delle rate venga fatto dal datore di lavoro che trattiene direttamente la somma da versare al creditore rende questo prestito sicuro anche per coloro che hanno uno scarso merito creditizio.

Chi ha subito un pignoramento può quindi ottenere un finanziamento, ma a precise condizioni. Per garantire che il debitore abbia abbastanza denaro per sostenere le proprie spese, la legge definisce i limiti da rispettare in merito al totale delle trattenute che possono essere fatte sullo stipendio.

In generale, si può ricorrere al pignoramento in caso di debiti dovuti a:

  • pagamento degli alimenti; in questo caso il pignoramento può arrivare al massimo al 30% dell’importo dello stipendio netto;
  • pagamento di tributi e altri debiti; la trattenuta massima in questo caso è di un quinto dello stipendio netto.

Come suggerisce lo stesso nome, un prestito con cessione del quinto può avere una rata di importo massimo pari a un quinto, ossia il 20%, dello stipendio. In presenza di un pignoramento, la rata cedibile potrebbe essere inferiore a questo limite.

Il totale della rata ceduta e della rata del pignoramento non può superare i due quinti dello stipendio netto. Se, ad esempio, lo stipendio netto è di 1.600 euro, il totale delle trattenute può essere al massimo di 640 euro. Se il pignoramento è pari al 30% dello stipendio, la rata pignorata sarebbe di 480 euro. Di conseguenza, la rata cedibile per il rimborso della cessione del quinto potrà essere al massimo di 160 euro, meno del quinto.

Cosa sapere in caso di cessione del quinto e pignoramento successivo

Si può subire il pignoramento presso terzi anche dopo aver iniziato il rimborso di un prestito con cessione del quinto. In questo caso valgono le stesse considerazioni fatte poco fa per i tipi di pignoramento; a cambiare è solo il modo in cui si calcola il totale delle trattenute dallo stipendio.

Complessivamente, in presenza di una cessione del quinto e di un pignoramento successivo, le trattenute possono essere pari alla metà dello stipendio netto. Di conseguenza, la rata del pignoramento non deve superare la differenza tra il 50% dello stipendio netto e la rata ceduta.

Considerando l’esempio precedente, in caso di uno stipendio netto di 1.600 euro, la rata cedibile è di 320 euro. La somma pignorabile è pari alla differenza tra 800 euro (il 50% dello stipendio netto) e 320 euro (un quinto dello stipendio netto), cioè 480 euro.

Fanno eccezione i pignoramenti relativi a debiti con Agenzia delle Entrate – Riscossione (l’ex Equitalia). In questo caso la quota pignorabile è al massimo un decimo dello stipendio netto per le retribuzioni che arrivano fino a 2.500 euro al mese.

C’è un altro importante aspetto da considerare: la legge definisce una somma minima vitale che non può essere pignorata e che deve rimanere a disposizione del dipendente o del pensionato per far fronte alle spese indispensabili. L’importo non pignorabile è calcolato considerando l’importo dell’assegno sociale aumentato del 50%. Per gli importi già accreditati sul conto corrente questa cifra invece è pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale.

L’INPS rivede ogni anno l’importo dell’assegno sociale, perciò bisogna verificare periodicamente qual è la cifra esatta. A grandi linee, l’importo mensile è di circa 450 euro. Un’ulteriore cosa da ricordare è che, quando viene pignorato il denaro depositato sul conto corrente, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione non possono essere espropriati.

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