Cessione del quinto: in caso di morte cosa succede?

Luana Galanti
Esperta di assicurazioni

Sono diversi gli elementi che rendono preferibile una cessione del quinto dello stipendio o della pensione a un prestito personale. A partire dalle condizioni economiche del prestito, generalmente più convenienti, fino ad arrivare alla procedura di richiesta, più veloce e con meno vincoli.

Ma c’è un altro aspetto delle cessioni del quinto da considerare: il fatto che si tratti di prestiti garantiti da una polizza assicurativa che tutela le parti in caso di perdita del lavoro o di morte del debitore. Vediamo quindi in dettaglio cosa succede alla cessione del quinto in caso di morte.

cessione del quinto: in caso di morte cosa succede?

Cessione del quinto: cosa succede in caso di morte

I prestiti con cessione del quinto sono prestiti garantiti: questo significa che sono coperti da una polizza assicurativa obbligatoria per legge. La polizza viene attivata al momento della richiesta del prestito e serve a garantire le parti:

  • dal rischio impiego;
  • dal rischio vita.

Ci concentriamo qui esclusivamente sul rischio vita, vale a dire il rischio che il debitore muoia prima della scadenza del contratto di finanziamento. La polizza sulla vita è definita come un contratto a capitale decrescente e a premio unico iniziale. Significa che l’importo del premio va versato per intero al momento della firma del contratto di finanziamento e che il capitale riconosciuto al beneficiario diminuisce con il passare del tempo.

Grazie alla sottoscrizione della polizza, in caso di morte del debitore il rimborso del debito residuo è garantito dalla compagnia assicurativa.

Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione partecipano quindi tre soggetti:

  • il debitore, cioè colui che richiede il finanziamento;
  • la banca o la società finanziaria. che concede il finanziamento;
  • la compagnia assicurativa, che si impegna a rimborsare il debito residuo in caso di morte prematura del debitore.

La compagnia assicurativa si assume il rischio di coprire il finanziamento. In caso di morte della persona che ha chiesto il finanziamento versa al beneficiario dell’assicurazione sulla vita (la banca) il debito residuo.

Il premio della polizza assicurativa è uno dei costi principali che vengono considerati al momento della concessione di una cessione del quinto. Nel calcolo del premio della polizza si valutano diversi aspetti come l’età del debitore, il sesso, le sue condizioni di salute, la condizione lavorativa e la durata del finanziamento.

Statisticamente, la polizza assicurativa è più cara al crescere dell’età del richiedente, perché aumenta il rischio che muoia durante il periodo di rimborso. La polizza, inoltre, è più cara per gli uomini, perché hanno un’aspettativa di vita inferiore rispetto a quella delle donne.

Il costo della polizza è inferiore per i prestiti di breve durata (la durata minima di un prestito con cessione del quinto è di 24 mesi) e più alta man mano che il periodo di rimborso si allunga (fino a un massimo di 120 mesi).

Chi paga la cessione del quinto in caso di morte?

In caso di morte del debitore, se la causa della morte rientra tra quelle coperte dalla polizza, a pagare la cessione del quinto è la compagnia assicurativa. Gli eredi del debitore non devono quindi preoccuparsi di nulla: la banca non può rivalersi su di loro per recuperare il debito residuo.

La situazione che vede gli eredi del debitore svincolati dall’obbligo di rimborsare il prestito in caso di morte del debitore è vera nella maggior parte dei casi, ma possono esserci delle eccezioni. In particolare, bisogna tener presente che le compagnie di assicurazione prevedono nel contratto delle cause di esclusione.

Se la morte del debitore avviene per una delle cause elencate tra quelle di esclusione la copertura assicurativa non sarà valida e saranno gli eredi a dover rimborsare la banca creditrice.

Tra le cause di esclusione più frequenti ci sono:

  • il suicidio del debitore, se avviene entro 24 mesi dalla firma della polizza;
  • la morte del debitore a seguito di un comportamento doloso;
  • la morte avvenuta a seguito di gravi condizioni di salute indicate già al momento della firma del contratto.

Di prassi la compagnia assicurativa richiede al debitore un’autocertificazione, nella quale vanno indicati tutti i propri dati anagrafici e vanno fornite alcune informazioni sulla propria condizione di salute. Se dall’autocertificazione risultano elementi di rischio clinico (ad esempio una grave patologia), la compagnia assicurativa può decidere di escludere dai casi coperti dalla polizza alcune cause di morte.

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