Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente? Si tratta di una delle più importanti e significative novità introdotte a favore dei cittadini dal D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 (cd. Decreto Ristori), che ha anticipato le innovazioni del Codice della Crisi.
L’esdebitazione è un procedimento che di fatto si aggiunge alle procedure messe a disposizione dalla Legge 3 del 2012 che detta Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Come risaputo, infatti, per far fronte alla crisi da sovraindebitamento i soggetti possono usufruire, oltre che dell’esdebitazione, anche di:
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio
- Accordo di composizione della crisi.
In questo articolo si parla di:
Definizione
Entriamo subito nel cuore dell’argomento e iniziamo con il definire il campo d’azione dell’esdebitazione del debitore incapiente, considerando che per incapiente, nel linguaggio tributario, si intende il contribuente che ha un reddito tanto basso da non doverlo dichiarare al fisco o che, in caso di dichiarazione, non può ottenere i benefici previsti per le detrazioni d’imposta.
In generale poi, è possibile dire che:
Con la procedura dell’esdebitazione, il legislatore consente ai debitori incapienti, persone fisiche meritevoli, di azzerare del tutto i propri debiti, anche se non hanno utilità, dirette, indirette o future, da offrire ai creditori concorrenti.
Caratteristiche principali
La procedura, che viene disciplinata dall’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, conosciuta anche come Legge Salva Suicidi, consente di accedere all’esdebitazione solo per una volta.
Inoltre, è opportuno sottolineare che, se sopraggiungono utilità rilevanti che permettono di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento, il debitore è chiamato obbligatoriamente a pagare il proprio debito entro quattro anni dal decreto del giudice.
Ricordiamo che i finanziamenti non si possono considerare come utilità, in qualsiasi forma essi siano erogati.
Come si effettua la valutazione di rilevanza? Quest’ultima deve essere condotta su base annua, e devono essere escluse:
- Spese di produzione del reddito
- Necessario al sostentamento del debitore e del nucleo familiare
in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di coloro che fanno parte del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.
Presentazione della domanda
La domanda di esdebitazione del debitore incapiente deve essere presentata tramite l’O.C.C. ovvero tramite l’Organismo di Composizione della Crisi al tribunale di competenza territoriale.
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Il tutto dev’essere presentato insieme a un elenco di documenti, quali ad esempio:
- Elenco dei creditori e delle somme dovute
- Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- Stipendio/pensione
- Entrate varie ed eventuali del debitore e della famiglia.
Inoltre, è necessario accompagnare la domanda con una relazione dettagliata rilasciata dall’O.C.C. che indica:
- I motivi dell’indebitamento e della diligenza con cui il debitore ha assunto le obbligazioni
- Le ragioni per le quali il debitore non è riuscito ad adempier le obbligazioni assunte
- Presenza o meno di atti del debitore impugnati dai creditori
- Valutazione generale sui documenti forniti a corredo della domanda.
La domanda è sottoposta al giudice che è chiamato a valutare la meritevolezza del debitore e l’assenza di atti in frode. E ancora che non vi sia dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. I creditori possono, comunque opporsi alla concessione dell’esdebitazione, che avviene con decreto del giudice competente.
Esempio pratico di esdebitazione
Procediamo con un esempio pratico di esdebitazione del debitore incapiente.
Il 23/09/2021 è stata depositata una pronuncia con la quale, il Tribunale di Latina, applicando l’istituto in argomento, ha concesso l’esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 a un soggetto (persona fisica) sovraindebitato.
Il Giudice, dopo aver valutato l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette del debitore, ha disposto – pena di revoca del beneficio concesso – che ogni anno il debitore debba dichiarare la presenza o meno di eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma.
Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il professionista incaricato in qualità di O.C.C. effettui le dovute verifiche al fine di accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti.
Le attività di controllo, svolte con cadenza annuale, ed entro il giorno 30 del mese di gennaio di ciascun anno per il quadriennio, o con cadenza inferiore nei casi applicabili, devono essere depositate e corredate da una relazione che spieghi le richieste e/o le valutazioni effettuate.