Legge 3 Del 2012

Liliana Serio
Esperta di problemi debitori

A che serve la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento? Chi può accedervi e chi invece non può? Quali sono le procedure previste? Quali sono i vantaggi di questa legge? E soprattutto, come funziona la 3/12? Queste le domande sull’argomento alle quali cercheremo di rispondere nel modo più esauriente possibile.

Se l’argomento è di tuo interesse continua pure a leggere.

Legge 3 2012: usura e sovraindebitamento

Iniziamo subito con il dire che la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 è la soluzione ideale per coloro che hanno molti debiti ai quali non riescono più a far fronte. Si tratta di una legge che nel coro degli anni è stata sottoposta a integrazioni e aggiornamenti, al fine di soddisfare le crescenti e variegate esigenze dei cittadini.

La legge n. 3 del 2012 reca disposizioni in materia di usura e di estorsione e ancora sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come si evince infatti dal titolo stesso della legge, quest’ultima interviene fondamentalmente su due fronti:

  1. Capo I: Modifica della disciplina vigente sull’usura e l’estorsione (legge 108/1996) e ancora alle Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (legge 44/199). Il tutto per rendere più veloci le procedure che consentono l’accesso ai benefici economici riservati, secondo norma, alle vittime dell’usura e del racket.
  2. Capo II: Introduzione di un concordato per la ricomposizione delle crisi di liquidità dei debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

Di notevole interesse il Capo II della legge che cerca di rispondere fattivamente alle situazioni debitorie e di agevolare chi non riesce a far fronte ai debiti contratti. Nonostante le grandi novità degli ultimi anni, infatti, ancora tante persone non riescono a pagare i propri debiti verso banche, finaziarie o Equitalia, rispettando le strette scadenze.

Per approfondire l’argomento leggi il nostro articolo sul Sovraindebitamento.

Ecco perché ancora ad oggi questa legge rappresenta nel panorama economico un importante punto di riferimento.

Chi può accedervi?

Chi può accedere alle procedure previste dalla legge 3/2012? In base a quanto stabilito dall’ordinamento (ricordiamo che legge n. 155/2017 ha notevolmente semplificato le procedure di composizione della crisi) possono accedervi tutti coloro che non rientrano all’interno delle disposizioni previste dalla legge fallimentare.

Ovvero? Oltre alle persone fisiche (come ad esempio lavoratori, disoccupati, pensionati, etc) si tratta in pratica di imprese non fallibili, quali:

  • Imprese agricole
  • Imprese artigiane o società di persone (sas, snc), compresi i soci illimitatamente responsabili
  • Professionisti
  • Enti del terzo settore
  • Startup innovative
  • Piccole imprese commerciali “sotto soglia” (quelle che non superano le soglie di fallibilità indicate dalla legge)
  • Enti non commerciali come ad esempio le associazioni.

Per quanto riguarda i piccoli imprenditori, ad esempio, il criterio principale per capire se sono fallibili o meno è il fatturato. In base a quanto stabilito dalla legge, infatti, sono fallibili imprenditori o imprese che:

  • Esercitano un’attività commerciale
  • Oltrepassano le soglie di fallibilità
  • Risultano insolventi.

Quali sono le soglie di fallibilità? Le elenchiamo di seguito:

  1. Attivo patrimoniale annuo superiore a 300 mila euro nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda
  2. Fatturato complessivo annuo uguale o superiore a 200 mila euro, sempre nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda
  3. Debiti che superano o sono uguali a 500 mila euro al momento della presentazione della domanda.

È importante ricordare che queste soglie non vanno superate contemporaneamente, se ciò avviene di conseguenza la società ricade nella procedura fallimentare.

Quando non è possibile accedervi?

È opportuno sottolineare che vi sono determinate condizioni che non consentono l’applicazione della legge 3 del 2012. Quali sono? Si tratta di:

  • Essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 ( come ad esempio: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc).
  • Aver già usufruito, nei 5 anni precedenti, delle procedure di composizione della crisi.
  • Aver subito, per motivi che si possono imputare al debitore, l’impugnazione e risoluzione dell’accordo (art. 14) o la revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore (art. 14 bis).
  • Presentazione di documenti non sufficienti a ricostruire l’intera situazione economica e patrimoniale del debitore.
  • Aver fatto ricorso abusivo al credito (come ad esempio truffa a scapito del creditore).

Procedure previste dalla 3/2012

Come abbiamo accennato la legge 3/2012 coinvolge diversi soggetti. Per tal motivo sono state introdotte procedure molto diverse tra loro, per consumatori e imprese.

Vediamole di seguito.

Piano del consumatore

Al piano del consumatore possono accedere privati e aziende. La legge 3/2012 definisce il consumatore come:

Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il Tribunale si occupa di verificare la solvibilità del debitore e stabilisce la cifra che può essere pagata, garantendo però al debitore la possibilità di sostentamento del nucleo famigliare del privato che versa in una situazione di sovraindebitamento.

Accordo con i creditori

Solitamente fanno ricorso all’accordo con i creditori le imprese.

Semplificando al massimo, è possibile dire che si tratta di un “concordato” che prevede, se approvato da almeno il 60% dei creditori, un piano sostenibile per il debitore di restituire il credito.

Liquidazione dei beni

E passiamo a parlare della liquidazione dei beni. Si ricorre a questa procedura quando si è davanti a una situazione debitoria molto difficile.

In questo caso è possibile fare richiesta al Tribunale di pagamento del debito tramite liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se vi sono i presupposti necessari, l’esdebitazione di quanto non ancora pagato.

Ricordiamo che nel termine “patrimonio” rientra anche una sola quota del proprio reddito se non si possiedono altri beni di valore.

Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione consente a un debitore che non è in possesso di beni e ha un basso reddito, di liberarsi dal debito stesso senza dover pagare nulla.

Trattandosi di una procedura altamente vantaggiosa, i criteri di accesso sono molto restrittivi e, al contrario di quanto accade per le altre procedure, è possibile accedervi soltanto una volta.

Il piano di rientro

Per formulare un piano di rientro e stabilire quindi misura e tempi di restituzione del debito ai creditori, i cittadini privati devono rivolgersi ai Tribunali e a un professionista, un commercialista ed esperto contabile, per quantificare patrimonio e beni.

In base all’art. 15 della legge 3/2012 è stata prevista l’istituzione di Organismi di composizione della crisi, conosciuti anche come O.C.C, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

L’O.C.C. in pratica delibera su ogni situazione e, dopo aver valutato il caso specifico, redige il piano di rientro.

Vantaggi della legge 3 del 212

Quali sono i vantaggi della legge 3 del 2012? Grazie a questa legge, se non si è in possesso di un patrimonio e di un reddito adeguato, è possibile pagare il proprio debito offrendo una cifra inferiore, ottenendo quindi la cancellazione della parte restante a dare (la cosiddetta esdebitazione).

Inoltre, grazie alle procedure di sovraindebitamento si può:

  • Procedere con la sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, aste immobiliari, fermi amministrativi, etc.).
  • Fermare la cessione del quinto dello stipendio.
  • Fare lo stralcio dei finanziamenti stipulati istituti bancari, società di leasing, finanziarie e società di credito al consumo.
  • Pagare in parte i debiti chirografari (sono quelli non garantiti).
  • Eliminare il proprio nome da banche dati quali ad esempio la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), accedendo di nuovo al credito.

È chiaro che per ottenere determinati vantaggi il debitore deve dimostrare di essere meritevole dell’aiuto messo a disposizione dallo Stato, dimostrare quindi che il sovraindebitamento è reale e “non voluto” per non pagare i propri debiti.

Legge 3 del 2012