Legge 3 2012: A Chi Rivolgersi

Liliana Serio
Esperta di problemi debitori

Vuoi accedere alla Legge 3 2012 e non sai a chi rivolgerti per farlo? Non sei il solo, tranquillo. In realtà si tratta di una domanda molto comune che si pone chi ha debiti e non sa come venirne a capo.

Innanzitutto possiamo dirti che la Legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento nasce per aiutare e sostenere persone fisiche, consumatori e piccoli imprenditori che versano in una condizione economica grave e non riescono più a far fronte ai creditori. Com’è possibile leggere nell’art. 6 della medesima Legge, infatti, il sovraindebitamento si definisce come:

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ma come si può usufruire della cosiddetta Legge Salva Suicidi? Il consiglio è quello di rivolgersi a un professionista e di richiedere assistenza durante tutto l’iter che coinvolge, come vedremo a breve, anche l’Organismo di Composizione della Crisi.

Procediamo passo passo e entriamo nel vivo dell’argomento.

Perché rivolgersi a un professionista?

Il primo motivo che potremmo addurre è il costo della Legge 3 2012. Si tratta di una procedura giudiziaria che ha tempistiche e costi da tenere in considerazione, ma dai risvolti importanti nel caso in cui venga accettata la proposta di rientro del debito.

Se riflettiamo un attimo sui costi che si affrontano e sugli indubbi vantaggi, in caso di concessione, sembra evidente che affidarsi a un professionista in grado di accompagnare, supportare e consigliare il debitore fino all’omologazione dell’accordo sia di gran lunga la scelta migliore.

Chiaramente non si parla di professionisti “improvvisati”, ma di professionisti specializzati nella risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, capaci di far fronte all’iter e soprattutto di negoziare le migliori condizioni per il debitore.

In seconda istanza, rivolgersi a un professionista comporta avere accanto a sé un valido aiuto che possa far fronte a tutta la procedura di sovraindebitamento. E cioè? Vediamolo insieme.

Servizi offerti da un professionista

Vediamo in 4 punti quali sono gli aiuti concreti di un professionista. E iniziamo subito parlando di:

  • Esame del caso specifico. Ogni debitore, infatti, ha una propria storia debitoria e possibilità differenti di farvi fronte. Un professionista ha il dovere di spiegare il contenuto della Legge Salva Suicidi al debitore e di valutare attentamente la strategia più indicata, quella vincente.
  • Raccolta dei documenti. Quando si inizia un percorso del genere è necessario fornire all’Organismo di Composizione della Crisi un gran numero di documenti volti a ricostruire il percorso economico/finanziario che ha portato il debitore alla situazione debitoria in cui si trova. Spesso reperire questi documenti non è semplice, soprattutto perché le tempistiche possono anche allungarsi a causa della burocrazia.
  • Presentazione dell’istanza. La Legge Salva Suicidi consente di presentare davanti al Giudice competente un’istanza di esdebitazione e un piano di rientro del debito (ad oggi sono 4 i possibili piani) che prevede l’istantanea sospensione delle procedure di pignoramento in corso (se presenti).
  • Iter Giudiziario e conclusione. È evidente che con la presentazione del piano al Giudice ha inizio un iter giudiziario che dev’essere seguito passo fino alla sua conclusione che comporta, si spera, la totale o parziale estinzione del debito.

Organismo di Composizione della Crisi

La Legge 3 2012 dice espressamente che è necessario rivolgersi, in caso di sovraindebitamento, all’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi). Si tratta di un organismo pubblico e indipendente istituito dalla Legge 3 del 2012. Gli organismi di composizione della crisi, che vogliono far fronte alla crisi da sovraindebitamento, devono essere autorizzati e iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, come stabilito dalla legge.

Pertanto, contattato un consulente, per ricevere assistenza nella fase preliminare e nella creazione di un progetto conforme alle direttive della Legge Salva Suicidi, il debitore deve contattare l’O.C.C., competente per territorio, in base al suo indirizzo di residenza.

L’O.C.C. nomina un Gestore della crisi che si occupa di esaminare la documentazione, verificare e predisporre la relazione di fattibilità. Conclusasi questa fase, le parti consegnano il progetto al Tribunale per ricevere l’omologazione.

I compiti dell’O.C.C. vengono elencati nell’articolo 15 Legge 3/2012, che ne definisce funzioni e attività, così com’è possibile leggere di seguito:

  1. L’organismo di composizione della crisi assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
  2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.
  3. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento.

Queste quindi le figure alle quali rivolgersi quando si vuole usufruire della Legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento per aver successo nel proprio intento.

Legge 3 2012 A Chi Rivolgersi