Sovraindebitamento

Liliana Serio
Esperta di problemi debitori

La legge 3/12 introduce nell’ordinamento italiano un rimedio chiaro e concreto per coloro che versano in una situazione di sovraindebitamento.

Ma che cos’è il sovraindebitamento? Come funziona? Ci sono aggiornamenti sulla legge sul sovraindebitamento che riguardano i debitori? Queste e altre le curiosità sull’argomento.

Se sei interessato a saperne di più, continua pure a leggere il nostro articolo.

Che cos’è il sovraindebitamento?

Com’è possibile leggere nell’art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/12 relativa alle Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento:

Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Con parole più semplici è possibile definire il sovraindebitamento come un istituto che si rivolge a soggetti debitori non fallibili, come ad esempio un consumatore o una piccola impresa, che non sono in grado di ripagare i propri debiti a causa di comprovati problemi finanziari, senza che abbiano provocato questa situazione con colpa grave o malafede.

L’opportunità messa a disposizione della legge, più che come una sanatoria del debito, dev’essere vista una possibilità per il debitore di pagare quanto possibile, in base a fattori quali:

  • Situazione di reddito
  • Patrimonio
  • Carico familiare.

Nel sovraindebitamento non rientrano soltanto coloro che non possono far fronte ai propri debiti perché non hanno un “patrimonio prontamente liquidabile”, ma anche coloro che non possono pagare in breve termine e non sono insolventi.

Prendiamo come esempio un dipendente che ha sempre puntualmente pagato la rata del mutuo. In caso di licenziamento il dipendente ha la facoltà di accedere alla procedura di sovraindebitamento nel caso in cui non sia in possesso di ulteriori risorse per pagare le rate restanti.

Lo scopo principale della legge sulla crisi da sovraindebitamento è quindi quello di consentire, in maniera legale, a un debitore di pagare la cifra possibile e di vedersi cancellato il debito che non può essere restituire. In quest’ultimo caso si parla di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

Come funziona?

Come funziona la legge sul sovraindebitamento?

La legge sulla crisi da sovraindebitamento consente a un soggetto debitore, persona fisica o altro soggetto, di stabilire un accordo con un creditore davanti a un giudice.

Trovato l’accordo, il debito viene ridotto in base alle reali disponibilità del debitore, mentre ciò che resta viene cancellato. E se l’accordo non viene raggiunto? In questo caso il consumatore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

È il giudice a stabilire per una via o l’altra, il tutto dopo aver controllato il reddito del debitore e quanto può pagare. Ancora. È responsabilità del giudice verificare che il debitore possa richiedere un prestito o comunque un pagamento a rate.

Vediamo nel dettaglio qual è la procedura da seguire per ovviare al sovraindebitamento.

Procedura per sovraindebitamento

Per ovviare al sovraindebitamento, in via preliminare, il debitore deve richiedere che venga nominato l’organismo di composizione della crisi (OCC). La richiesta dev’essere depositata presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale in cui il debitore stesso risiede.

Spetta quindi al Tribunale nominare l’organismo di composizione. Scelto l’organismo, la nomina vienecomunicata dalla cancelleria al soggetto richiedente.

A questo punto il debitore è chiamato a illustrare all’organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento la propria situazione, al fine di ottenere la validazione. Ricevuto il benestare da parte dell’organismo, il soggetto debitore può recarsi presso la cancelleria del Tribunale in cui risiede per presentare la sua proposta. Quest’ultima dev’essere chiaramente accompagnata da una relazione esaustiva e dalla documentazione necessaria.

Com’è infatti possibile leggere nell’articolo 9 relativo al Deposito della proposta, tra i documenti richiesti rientrano:

Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Dopo aver ricevuto l’incartamento, il giudice delegato fissa un’udienza alla quale può partecipare anche l’organismo di composizione della crisi. Con il decreto d’urgenza di fissazione dell’udienza, il giudice delegato inoltre stabilisce che:

  • Non è possibile procedere con nuove azioni esecutive nei confronti del debitore
  • Sospende le azioni pendenti fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo.

Se il giudice accetta la proposta del debitore, quest’ultimo può procedere con l’attuazione del piano presentato. A piano attuato, la procedura si conclude con l’esdebitazione ovvero la cancellazione dei debiti non pagati.

Per chiedere la composizione della crisi da sovraindebitamento, la legge prevede diverse possibilità:

  1. Piano del consumatore, dedicato a chi ha contratto debiti per motivi estranei all’attività professionale o imprenditoriale.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti, presentato da enti e imprese non fallibili.
  3. Procedura di liquidazione dei beni per far fronte al pagamento del debito.

Codice della Crisi e dell’Impresa

Grazie all’approvazione del Codice della Crisi d’Impresae dell’Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)la normativa sul sovraindebitamento ha recepito alcune novità, introducendo strumenti e procedure per rilevare e superare lo stato di crisi in tempi ristretti. Tra questi possiamo ricordare:

Procedure familiari di sovraindebitamento

La legge 3 2012 prevedeva che per ogni debitore fosse avviata una singola procedura, con il conseguente aggravarsi di costi, tempi e complessità delle operazioni.

Secondo quanto prescritto dall’Art.66 della nuova norma, invece:

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. […] Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

In questo caso il piano prevede che ogni soggetto risponda per una parte di debito in base al patrimonio personale.

Meritevolezza

Il Codice della Crisi introduce importanti novità sul concetto di meritevolezza, stabilendo per il debitore incapiente (art.283) che:

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Cessione del quinto

Concludiamo parlando di cessione del quinto e sovraindebitamento. I soggetti sovraindebitati, con l’aiuto dell’OCC possono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi, per il superamento della crisi:

  • Tempi
  • Modalità.

La proposta, inoltre, ha contenuto libero e fa riferimento al soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Vi rientrano pertanto anche le cessioni del quinto dello stipendio, come si legge nell’art. 67 dedicato alla Procedura di ristrutturazione dei debiti:

La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

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